Danno biologico, da liquidare senza tagli anche se si è stati già retribuiti dall’Inail
La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha depositato, lo scorso 30 agosto, la sentenza n. 17407 del 2016 con la quale stabilisce che il danno biologico successivo ad un incidente stradale non può essere decurtato di quanto già pagato dall’Inail per retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate.

