La colpa medica non esclude il nesso causale tra la condotta dell’investitore e l’evento mortale

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Con la sentenza n. 28246 del 7 luglio 2016 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione esamina il nesso tra rischio da circolazione stradale e rischio sanitario, stabilendo che la colpa medica non azzera il nesso di causalità tra la condotta dell’investitore e l’evento lesivo.