
Giustizia riparativa: cosa succede se la vittima non è d’accordo?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28366 del 30 aprile 2026, ha chiarito alcuni aspetti riguardo al nuovo istituto della giustizia riparativa, introdotto dalla Riforma Cartabia, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In particolare, viene ribadito come il dissenso della persona offesa non impedisca in assoluto di accedere ad un programma di giustizia riparativa; in questo caso, però, l’autore dell’offesa dovrà provare l’utilità dello svolgimento del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Nel caso di specie, il ricorso del condannato in appello è stato respinto, in quanto la difesa, a fronte dell’esplicita contrarietà della vittima, si era limitata ad evocare la possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa, senza compiere nessuno sforzo per indicarne le possibili modalità o gli esiti sperati.
La giustizia riparativa ha come obiettivi l’ascolto della vittima, la responsabilizzazione dell’autore dell’offesa e la ricomposizione del conflitto provocato dal reato. Il percorso, a cui può partecipare anche la comunità coinvolta dal fatto, si svolge davanti ad un mediatore esperto ed è completamente volontario: la persona offesa può giustamente voler evitare contatti con il reo; ciò non deve impedire la risocializzazione del secondo. In proposito, gli incontri posso coinvolgere, anziché la vittima del reato per cui si procede, il suo gruppo parentale o la vittimà di un reato diverso (cd. vittima surrogata).
La buona riuscita del programma viene misurata mediante il raggiungimento dell’esito riparativo, che può essere simbolico – come dichiarazioni di scuse, impegni pubblici, accordi comportamentali o iniziative rivolte alla comunità – oppure materiale – come risarcimenti, restituzioni o attività volte ad attenuare o eliminare le conseguenze dannose del reato.
La legge regola gli effetti sul processo penale dell’accesso ad un programma di giustizia riparativa: nei reati procedibili a querela soggetta a remissione la riconciliazione con la persona offesa può favorire la remissione della querela e dunque l’estinzione del reato – a tal fine è prevista la possibilità per il giudice, su richiesta dell’imputato, di sospendere il procedimento per non oltre 180 giorni – ; in ogni caso la condotta positiva dell’autore successiva al reato è considerata dal giudice per la determinazione della pena e, se in più viene raggiunto l’esito riparativo, ciò costituisce una circostanza attenuante.
Per AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, l’introduzione della giustizia riparativa, in linea con la finalità rieducativa a cui deve tendere la pena ai sensi dell’art. 27, c. 3 Cost., è ammirevole. Il nuovo istituto non si sostituisce al processo ma vi affianca uno spazio in cui la vittima può rielaborare la lesione subita e l’autore rimediare ai propri errori e ricomporre i legami con la comunità – benefici assai più grandi degli incentivi processuali comunque previsti, ma entro confini precisi per evitare sviamenti e dilazioni.

