F.A.Q. – Domande Frequenti
Sì, ma è necessario dimostrare attraverso le testimonianze degli amici e della famiglia, il materiale fotografico e le utenze domestiche nel caso di convivenza, nonché tramite qualunque altra prova, che tra la vittima e il compagno esistesse un legame duraturo.
Sì, ma è necessario dimostrare (sentenza Cassazione, III Sezione civile, 17 gennaio2013, n. 1025) che nonostante la separazione, esisteva ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso con la vittima che possa aver provocato nell’altro quel dolore e quelle “sofferenze morali” che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara.
Non è possibile quantificare in maniera univoca la quota di risarcimento del danno in quanto per la sua valutazione bisogna tener conto di una serie di variabili ovvero l’età della vittima, l’attività lavorativa che svolgeva, il reddito prodotto e il grado di parentela con i familiari. Gli elementi citati non sono i soli a determinare la quota spettante agli eredi, in quanto entrano in “gioco” una serie di altre condizioni che vanno valutate analizzando il singolo caso.
No, la quota associativa, da un punto di vista giuridico, esprime la volontà di appartenere ad un Ente e non ha carattere di donazione liberale. Dunque non può essere detratta né dedotta.
Sì, ma non può ricoprire il ruolo di Presidente o Tesoriere in quanto come stabilito dall’art. 50 del d.P.R. 335/1982 “il personale della Polizia di Stato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. Inoltre “(…) anche se l’associazione in questione non ha scopo di lucro, il dipendente ricoprendo la carica di Presidente si potrebbe trovare, direttamente o come responsabile, a compiere operazioni economico-finanziarie per il finanziamento ed il patrimonio dell’associazione, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla suddetta normativa”. Alla luce di ciò è invece possibile prestare la propria opera come semplice volontario e aderire in qualità di socio senza ricoprire cariche in quanto tali posizioni risultano essere compatibili con le prescrizioni di legge. Suggeriamo comunque che venga inoltrata una richiesta di autorizzazione al proprio Comando.
Il Consulente Tecnico di Parte è una figura professionale, specializzata (architetto, ingegnere, geometra, perito, medico, commercialista), che viene incaricata dalla parte che intende intraprendere un procedimento civile o penale. Il CTP redige una relazione di parte denominata Consulenza Tecnica di Parte, che viene poi utilizzata a sostegno della tesi della parte in causa che lo ha incaricato.
Nell’ambito dei sinistri stradali sono essenziali le CTP medico-legale e quella cinematica-ricostruttiva tese, la prime a chiarire e stabilire l’entità delle lesioni subite dalla vittima in seguito ed a causa del sinistro stradale, e la seconda a ricostruire il sinistro con determinazione di cause e responsabilità.
Proprio alla luce del loro utilizzo, in ambito giudiziario, è fondamentale che il Consulente Tecnico di Parte sia un professionista con capacità e conoscenze adeguate, un esperto della materia che possa, non solo fornire gli elementi utili a difesa del proprio assistito con una propria relazione, ma che sia in grado di cooperare ed affiancare il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), ovvero il consulente nominato dal giudice nello svolgimento dell’incarico ricevuto, fornendo ogni tipo di supporto ed informazione utile nel corso delle operazioni peritali, svolgendo le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il CTU sarà giunto.
La C.T.P. è uno strumento necessario, ma non obbligatorio, che la parte può utilizzare nel proprio interesse sulla scorta dei consigli del proprio legale, al fine di completare ed arricchire la linea difensiva di parte.
Si, ciascun erede ha diritto ad una propria quota di risarcimento e per ottenerla può rivolgersi a qualsiasi avvocato.
Per effettuare la variazione dei tuoi dati puoi inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@bastasanguesullestrade.org con oggetto “variazione dati associativi” specificando il numero della tessera e i nuovi dati da inserire in archivio, oppure inviare una lettera raccomandata, contenente tali indicazioni a: Associazione familiari e vittime della strada – Basta Sangue Sulle Strade Onlus – viale Abruzzi 13/A – 20131 Milano (MI).
Chiunque può prestare opera di volontariato. Non servono particolari competenze o professionalità, occorre solo la volontà di rendersi utili per la sicurezza stradale.
Sì, basta revocare il mandato all’avvocato al quale era stato conferito inviando una raccomandata a/r o una mail di posta elettronica certificata o portare il modello di revoca a mano presso il suo studio. Una volta revocatogli il mandato il legale dovrà riconsegnare tutta la documentazione detenuta, sia in originale che in copia, eccetto eventuali lettere riservate ricevute dai legali della controparte durante il mandato e che potranno essere riconsegnate solo al nuovo avvocato nominato. L’avvocato a cui è stato revocato il mandato avrà diritto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento così come previsto dalla legge.
Effettuando, alla scadenza del periodo di un anno intercorso dalla precedente adesione, un nuovo versamento della quota associativa.
Le donazioni effettuate alla nostra Onlus, così come alle Onlus in generale, sono sia deducibili che detraibili dal reddito, regolamentate dalla Legge 80/05 denominata “Più dai meno versi”.
No, si tratta di assistenza convenzionata e riservata ai soci assistiti.