La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24920/2024, si è espressa in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un soggetto per le lesioni personali subite mentre era passeggero di un guidatore in stato d’ebbrezza per un incidente causato da quest’ultimo.
Nello specifico, la Corte, rimarcando che in tali casi al passeggero spetta un risarcimento per i danni subiti, ha affrontato il tema dei profili di responsabilità contestabili all’attore, ossia la colpa di aver accettato il trasporto consapevole dello stato di alterazione in cui versava il guidatore, contribuendo così alle lesioni subite a causa dell’incidente.
La Corte ha verificato se la riduzione del risarcimento, ex art. 1227 del Codice Civile, fosse compatibile con il diritto europeo, che dichiara nulla ogni previsione di legge che esclude dalla copertura assicurativa i danni subiti dal passeggero consapevole dello stato d’ebbrezza del conducente, sancendo che in tali casi la colpa del passeggero non è scontata, rimettendo al giudice la valutazione, in base alle circostanze del caso, se e in che misura il passeggero abbia contribuito al danno con la sua condotta permissiva. Nella situazione in esame, dunque, il concorso di colpa non opera in automatico in presenza del consenso informato del passeggero che accetta di essere trasportato da un soggetto in stato d’ebbrezza.