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Il Risarcimento del Danno
Se hai subito danni in occasione di un incidente stradale hai diritto a ottenere un risarcimento dei danni subiti. Se il responsabile dell'incidente è assicurato per la responsabilità civile auto, puoi richiedere il risarcimento alla sua compagnia assicurativa. L'ordinamento italiano contempla 2 macroaree di risarcimento danni:
Risarcimento dei Danni Patrimoniali:
- Danno al veicolo: è il danno subito dal veicolo coinvolto nell'incidente.
- Danno alle cose trasportate: è il danno subito dalle cose trasportate nel veicolo coinvolto nell'incidente.
- Spese sanitarie urgenti: sono le spese sostenute per le cure mediche necessarie per stabilizzare le condizioni del danneggiato subito dopo l'incidente.
- Spese sanitarie successive: sono le spese sostenute per le cure mediche necessarie per la guarigione o il miglioramento delle condizioni del danneggiato.
- Spese per visite mediche, esami diagnostici, interventi chirurgici, ricoveri ospedalieri, cure riabilitative, farmaci, protesi, ortesi.
- Spese per il trasporto in ambulanza o taxi per raggiungere le strutture sanitarie.
- Spese per l'assistenza di un familiare o di un assistente domiciliare.
- Danno alle cose di terzi: è il danno subito dalle cose di terzi, non trasportate nel veicolo coinvolto nell'incidente.
- Danno alla capacità lavorativa: è il danno alla capacità lavorativa del danneggiato.
- Perdita di guadagno: è la perdita di guadagno subito dal danneggiato a causa dell'incidente.
- Perdita di opportunità: è la perdita di opportunità di guadagno o di miglioramento della propria posizione economica subito dal danneggiato a causa dell'incidente.
Risarcimento dei Danni non Patrimoniali:
- Danno alla salute: è il danno alla salute subito dal danneggiato.
- Dolore: è la sofferenza interiore causata dall'incidente.
- Patimento: è la sofferenza fisica causata dall'incidente.
- Vergogna: è la sofferenza interiore causata dall'incidente, in quanto il danneggiato si sente umiliato o mortificato.
- Paura: è la sofferenza interiore causata dall'incidente, in quanto il danneggiato ha paura di conseguenze future.
- Perdita della capacità di fare attività ricreative: è la perdita della capacità di fare attività ricreative che il danneggiato faceva prima dell'incidente.
- Perdita della capacità di socializzare: è la perdita della capacità di socializzare con gli altri che il danneggiato aveva prima dell'incidente.
- Perdita della capacità di svolgere attività lavorative o commerciali: è la perdita della capacità di svolgere attività lavorative o commerciali che il danneggiato aveva prima dell'incidente.
NB: In caso di danni patrimoniali, il risarcimento è determinato in base al valore economico del danno. In caso di danni non patrimoniali, il risarcimento è determinato in base alla gravità del danno e al grado di sofferenza o pregiudizio che ha causato.
Domande Frequenti
Hanno diritto al risarcimento dei danni tutti i soggetti che hanno subito un danno a causa dell'incidente, sia in modo diretto che indiretto. In caso di incidente stradale con esito mortale, i familiari che hanno diritto al risarcimento sono i prossimi congiunti del soggetto deceduto.
La legge italiana non fornisce una definizione puntuale di "prossimi congiunti", ma la giurisprudenza ha chiarito che il concetto comprende:
- il coniuge
- i figli, anche naturali, legittimi o adottivi
- i genitori
- i fratelli e le sorelle
Inoltre, anche altri parenti, come nonni, nipoti, zii, cognati e perfino parenti meno prossimi (compresi compagni/compagne), possono richiedere il risarcimento dei danni da sinistro stradale mortale, laddove siano in condizione di documentare una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto.
Il risarcimento del danno da incidente stradale mortale è finalizzato a compensare i familiari della vittima per la perdita del rapporto parentale e per le sofferenze morali e psicologiche da essa derivate.
Il risarcimento comprende 2 voci principali:
- il Danno Patrimoniale, che comprende le spese funerarie, le perdite economiche subite dalla famiglia a causa della morte del congiunto, e il mancato guadagno futuro;
- il Danno non Patrimoniale, che comprende il dolore e la sofferenza morale patiti dai familiari per la perdita del congiunto.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata all'assicurazione del veicolo responsabile dell'incidente. In alternativa, è possibile rivolgersi al giudice civile.
È consigliabile farsi assistere da un avvocato specializzato in materia di risarcimento danni da incidente stradale.
Il risarcimento dei danni patrimoniali viene calcolato in base al valore economico del danno. Il risarcimento dei danni non patrimoniali viene calcolato in base alla gravità del danno e al grado di sofferenza o pregiudizio che ha causato.
L'invalidità permanente per danni fino a 9 punti di invalidità è calcolata in base alle tabelle del danno biologico di lieve entità, approvate dal Ministero della Giustizia con il decreto del 16 ottobre 2023.
Le tabelle suddividono le lesioni da 1 a 9 punti di invalidità, attribuendo a ciascuna un valore economico.
Per calcolare l'invalidità permanente, è necessario quindi individuare il punto di invalidità. corrispondente alla lesione subita dal danneggiato.
Una volta individuato il punto di invalidità, è possibile calcolare il valore economico del danno applicando il valore attribuito dalla tabella all'età del danneggiato.
Ad esempio, se un soggetto di 30 anni subisce una lesione che gli causa un'invalidità permanente di 3 punti, il valore economico del danno è pari a 2.400 euro (valore attribuito alla lesione di 3 punti per un soggetto di 30 anni).
È importante notare che le tabelle del danno biologico di lieve entità sono solo uno strumento di riferimento. In caso di lesioni complesse o di particolare gravità, il giudice può discostarsi dai valori indicati nelle tabelle, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
A partire dal 2024, il risarcimento del danno da lesioni macro permanenti (cioè quelle che comportano un’invalidità permanente compresa tra 9 e 100 punti percentuali) è disciplinato dalla nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private e adottata con il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2023.
La Tabella Unica Nazionale sostituisce progressivamente le precedenti tabelle di Milano e Roma, che per molti anni sono state il principale riferimento per la quantificazione del danno non patrimoniale derivante da sinistri stradali.
L’obiettivo della TUN è quello di garantire uniformità e parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando le forti differenze di valutazione tra tribunali.
Il risarcimento del Danno non Patrimoniale comprende:
- il danno biologico, cioè la compromissione dell’integrità psico-fisica della persona accertata da un medico legale;
- il danno morale, che tiene conto della sofferenza interiore, del dolore e del turbamento causati dalle lesioni.
La TUN attribuisce a ogni punto percentuale di invalidità permanente un valore economico base, differenziato in funzione dell’età della vittima (più alto per i soggetti giovani, più basso per le età avanzate).
Il valore complessivo viene poi aumentato o ridotto attraverso coefficiente di personalizzazione, che consente di tener conto di particolari condizioni della vittima o della gravità del caso concreto.
In termini pratici, l’importo finale si ottiene moltiplicando:
- il valore economico del punto di invalidità
- il numero di punti riconosciuti
- il coefficiente di personalizzazione (se applicabile).
Esempio:
Se una persona subisce un’invalidità permanente del 30%, il risarcimento sarà calcolato in base al valore unitario del punto previsto dalla TUN per l’età della vittima, con eventuale maggiorazione in presenza di specifiche circostanze aggravanti.
Casi particolari e personalizzazione:
Il giudice può aumentare l’importo base fino a un massimo del 30% nei casi in cui le lesioni comportino:
- plurime menomazioni gravi;
- ripercussioni eccezionali sulla vita relazionale, familiare o lavorativa;
- condizioni soggettive particolarmente meritevoli di tutela (es. presenza di figli minori a carico o attività di cura interrotte).
Danno patrimoniale:
Oltre al danno non patrimoniale, resta risarcibile il danno patrimoniale, cioè tutte le spese e perdite economiche direttamente conseguenti all’incidente: spese mediche, costi per protesi e riabilitazione, adattamenti dell’abitazione, perdita o riduzione della capacità lavorativa.
In sintesi:
Il risarcimento del danno da lesioni macro permanenti oggi si basa su criteri nazionali, oggettivi e uniformi, che mirano a garantire equità tra le vittime e certezza nei procedimenti di liquidazione.
Tuttavia, ogni caso presenta caratteristiche uniche: per questo è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in materia di risarcimento danni e a medici legali qualificati, in modo da ottenere una valutazione completa e un risarcimento realmente equo.
Il risarcimento del danno da morte a seguito di incidente stradale è un diritto dei prossimi congiunti della vittima, che possono richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Danno patrimoniale
Il danno patrimoniale è il danno economico subito dai congiunti a causa della morte della vittima. Esso comprende:
- I costi funerari, che comprendono le spese per il funerale, il trasporto della salma, la sepoltura o la cremazione.
- La perdita del reddito, che comprende i redditi che la vittima avrebbe percepito in futuro se non fosse morta.
- La perdita delle prestazioni assistenziali, che comprendono le prestazioni economiche e di assistenza che la vittima avrebbe ricevuto dal Stato o da altri enti.
Il danno patrimoniale viene calcolato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di liquidazione del danno, che vengono aggiornate periodicamente dai Tribunali.
Danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale è il danno morale e psicologico subito dai congiunti a causa della morte della vittima. Esso comprende:
- Il dolore per la perdita, che comprende il dolore fisico, il dolore psichico e il dolore morale.
- La sofferenza per la privazione della compagnia, che comprende la perdita della relazione affettiva con la vittima.
- Il danno esistenziale, che comprende le ripercussioni negative che la morte della vittima ha avuto sulla vita dei congiunti.
Il danno non patrimoniale viene calcolato in base a un criterio equitativo, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del caso concreto.
Calcolo del risarcimento
Il risarcimento del danno da morte a seguito di incidente stradale viene calcolato sommando il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
Naturalmente, il calcolo del risarcimento è complesso e deve essere effettuato da un professionista esperto in materia di danni.
La richiesta di risarcimento dei danni deve essere presentata alla compagnia assicurativa del responsabile dell'incidente entro 2 anni dalla data dell'incidente.
In caso di incidente stradale causato da un soggetto non assicurato, il risarcimento dei danni può essere richiesto al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
È sempre consigliabile farsi assistere da un avvocato in caso di incidente stradale. L'avvocato può aiutare il danneggiato a ottenere il risarcimento dei danni spettante e a tutelare i suoi diritti. In particolare, l'avvocato può:
- Assistere il danneggiato nella raccolta delle prove necessarie per dimostrare l'entità dei danni subiti.
- Valutare la responsabilità del responsabile dell'incidente.
- Negoziare con la compagnia assicurativa del responsabile dell'incidente per ottenere il risarcimento più elevato possibile.
- Avviare un'azione legale in caso di mancato accordo con la compagnia assicurativa.

